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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS

 

Regolamento per il Servizio Economato, gli Acquisti e le Forniture

Approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 11 in data 13/11/1999.
Modifiche apportate dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 84 D.N. del 16/09/2009

Indice

Art. 1 Servizio di economato

1. Presso ogni struttura dell'Unione Italiana Ciechi è costituito un Servizio Economato.
2. Il Servizio Economato ha il compito di provvedere alle spese per acquisto di beni e servizi, di uso corrente e di modico importo, nonché per lavori da effettuare direttamente, con pagamento in contanti.
3. Il Servizio Economato provvede anche alla tenuta degli eventuali conti correnti postali aperti dalla struttura.
4. Le gestioni speciali con contabilità aziendale procedono autonomamente.

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Art. 2 Economo

1. Le funzioni di economo vengono attribuite con formale provvedimento del Presidente ad impiegato ritenuto idoneo.
2. Ove se ne ravvisi la convenienza più persone possono essere investite delle funzioni economali, di norma in relazione a settori specifici.
3. L'Economo dipende dal Capo Servizio Amministrazione ove esista, in caso contrario dal Presidente o da suo delegato.
4. In caso di assenza od impedimento l'Economo è sostituito da impiegato designato dal Presidente.

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Art. 3 Fondo economale

1. Per provvedere ai pagamenti in contanti a favore dell'incaricato delle funzioni di Economo viene corrisposta anticipazione in misura adeguata e comunque non superiore ai seguenti massimi:

2. Speciali anticipazioni possono essere effettuate per far fronte a servizi ed adempimenti transitori.
3. L'incaricato delle funzioni di Economo è personalmente responsabile del fondo economale, nonché della regolarità dei pagamenti eseguiti.
4. L'incaricato delle funzioni di Economo è autorizzato ad istituire conto corrente, intestato "Economo dell'Unione Italiana Ciechi", con indicazione della struttura.
5. Gli interessi maturati sul conto di cui al precedente comma, nonché gli oneri e spese gravanti sul conto, sono a vantaggio e carico dell'Unione.

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Art. 4 Reintegro del fondo economale

1. Il fondo economale viene reintegrato ogni qual volta se ne presenti la necessità. A tal fine l'Economo, almeno una volta al mese, presenta rendiconto delle spese sostenute, distinte per capitolo. Il rendiconto è corredato dai rituali documenti giustificativi.
2. L'Economo è tenuto a presentare rendiconto, anche fuori dei casi di cui al precedente comma, ogni qualvolta ne sia richiesto.

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Art. 5 Restituzione del fondo economale

1. Alla fine di ogni esercizio l'incaricato delle funzioni di Economo restituisce il fondo anticipato. Il fondo verrà ripristinato a carico del nuovo esercizio.

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Art. 6 Riscossione fiduciaria dei mandati

1. L'Economo procede alla riscossione dei mandati relativi agli emolumenti, del personale che abbia richiesto espressamente il pagamento delle proprie spettanze in contante o in assegno non trasferibile.
2. Ugualmente può procedere, ove richiesto, alla riscossione dei mandati a favore di dirigenti dell'Unione.
3. Nessun altro mandato, oltre quelli emessi a suo favore, può essere incassato dall'Economo.

Art. 7 Custodia valori

1. Oltre al denaro del fondo economale, l'Economo è tenuto alla custodia di valori comunque pertinenti alla struttura.

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Art. 8 Acquisti di beni e servizi

1. L'economo procede direttamente, sotto la sua responsabilità, agli acquisti di importo non superiore a € 600,00.
2. Per gli acquisti di importo superiore a € 600,00 e fino a € 30.000,00 vengono acquisiti senza pArticolari formalità, almeno 3 preventivi scritti.
3. Per gli importi che si prevedono superiori a € 30.000,00 si procede a formale invito a non meno di 5 ditte (ridotte a 3 nel caso di forniture ad alta specializzazione).
4. Le offerte, nel caso di cui al 3° comma, devono essere presentate in doppia busta, di cui quella interna sigillata e con indicazione dell'oggetto dell'offerta.
5. L'aggiudicazione è effettuata:

6. Per forniture complesse di importo elevato va perfezionato apposito contratto.
7. Gli acquisti e forniture di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati con deliberazione dell'organo competente.

8. Viene istituito, a cura dell'economo della struttura interessata, apposito elenco dei fornitori di servizi e prodotti di interesse associativo, così come previsto dalla normativa vigente.

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Art. 9 Esecuzione di lavori

1. Per l'esecuzione dei lavori viene seguita la stessa procedura di cui al precedente Art. 8.
2. I lavori possono anche essere eseguiti dall'Economo, previa autorizzazione dell'organo competente:

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Art. 10 Deroga

1. Si prescinde dall'espletamento della procedura di scelta del contraente di cui ai precedenti Articoli nel caso in cui il bene da acquistare sia coperto da brevetto o privativa industriale.
2. Ugualmente si procede quando vengano affidati incarichi, effettuati acquisti o affidati lavori con riguardo alle specifiche capacità degli incaricati, alla peculiarità del bene od alla pArticolare competenza della ditta cui vengono affidati i lavori.

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Art. 11

Il Presidente Nazionale ed i Presidenti delle strutture territoriali stabiliscono le modalità pratiche di applicazione del presente Regolamento.

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